L’autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.1
L’autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice.
Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.
Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129). ↩
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