Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d’origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all’estero, un visto di ritorno. Sono eccettuate le persone bisognose di protezione secondo l’articolo 9 capoverso 8.1
La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1, 3bise 4.
Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 168). ↩
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