Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell’elenco di cui all’allegato alla decisione 94/795/GAI1, che vale come documento di viaggio.
Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1. ↩
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