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Art. 72

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 2 LPers)

  1. Agli impiegati sono rimborsate le spese sostenute nell’esercizio della loro attività.1
  2. Il DFF disciplina i rimborsi per:
    1. i pasti, l’alloggio e i viaggi;
    2. i viaggi di servizio all’estero;
    3. la partecipazione a conferenze internazionali;
    4. il trasloco per motivi di servizio;
    5. le spese di rappresentanza;
    6. 2 le spese relative al lavoro mobile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285).

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