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Art. 73

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 32 lett. b LPers)

  1. Un premio di fedeltà è attribuito dopo dieci anni d’impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l’impiegato ha compiuto il 45° anno d’impiego.1
  2. Il premio di fedeltà consiste:
    1. 2
    2. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d’impiego;
    3. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d’impiego.3
  3. Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono percepire per intero o per metà sotto forma di congedo pagato.4
  4. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può rifiutare tutto il premio di fedeltà o parte di esso a impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto in parte soddisfacenti.
  5. Per calcolare il numero degli anni d’impiego contano, indipendentemente dal tasso di occupazione, i rapporti di lavoro ininterrotti presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3155).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3155).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

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