Per prestazioni particolari di interesse pubblico s’intendono segnatamente:
i provvedimenti volti all’attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 3 lett. c);
l’informazione e la documentazione (art. 5 lett. a);
l’allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche (art. 5 lett. b);
provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche (art. 6);
provvedimenti a favore di regioni e gruppi sfavoriti (art. 7);
provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7);
provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 32 cpv. 2);
provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3);
promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35);
provvedimenti volti a garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio (art. 1 cpv. 1).
I contributi a favore di prestazioni d’interesse pubblico sono concessi unicamente per prestazioni a lungo termine che non potrebbero essere fornite senza incentivi speciali.
Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d’interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi.
Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi.
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