Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto.
Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:
la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e
il voto della Confederazione.
In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.
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