La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi le scuole universitarie che:
hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
offrono servizi pubblici d’insegnamento; e
rappresentano un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole a istituzioni esistenti.
La Confederazione può riconoscere come aventi diritto ai sussidi gli altri istituti accademici se:
hanno ottenuto un accreditamento istituzionale;
offrono servizi pubblici d’insegnamento;
la loro integrazione in una scuola universitaria esistente non è opportuna; e
svolgono compiti che rientrano nell’interesse della politica universitaria e si integrano nel coordinamento della politica universitaria a livello nazionale deciso dal Consiglio delle scuole universitarie.
Sono considerati pubblici i servizi di formazione:
che rispondono a un interesse generale;
che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica; e
i cui curricola o diplomi sono definiti nell’ambito della politica pubblica in materia di formazione.
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