L’Assemblea federale determina i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa pluriennali e crediti d’impegno.
Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per:
i sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici;
i sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali e ad altri istituti accademici.
I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi.
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno distinto per:
i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;
i sussidi vincolati a progetti.
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