L’Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi di base secondo gli articoli 50–52, sussidi fissi per le spese d’esercizio.
Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione.
Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione sulla cooperazione principi sulla concessione di sussidi fissi.
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