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Commenti: Art. 55 | Omnilex
Law
/
Art. 55
Art. 54
Art. 56
Art. 55
414.20
LPSU
Federal Act
1 gen 2015
Fonte originale
I sussidi per gli investimenti edili sono concessi se il progetto:
genera spese superiori a cinque milioni di franchi;
risponde a principi economici;
soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
soddisfa le esigenze dei disabili.
I sussidi per le spese locative sono concessi se:
l’utilizzo genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi;
l’utilizzo è convenuto per almeno cinque anni;
l’utilizzo risponde a principi economici;
l’utilizzo soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie;
l’edificio utilizzato soddisfa elevati standard ecologici ed energetici; e
l’edificio utilizzato soddisfa le esigenze dei disabili.
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LPSU · Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
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