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Commenti: Art. 57 | Omnilex
Law
/
Art. 57
Art. 56
Art. 58
Art. 57
414.20
LPSU
Federal Act
1 gen 2015
Fonte originale
Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle spese computabili. Sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie.
Esso può prevedere un metodo di calcolo forfetario, segnatamente aliquote massime per metro quadrato di superficie utile.
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LPSU · Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
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