La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l’articolo 14.
Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.
L’Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
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