Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.1Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.
Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a:
organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). ↩
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