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Commenti: Art. 12a | Omnilex
Law
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Art. 12a
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Art. 12a
451.1
OPN
Federal Council Ordinance
1 feb 1991
Fonte originale
Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14
a
capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.
Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10
a
e 11 capoverso 3.
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