Sono considerati monumenti culturali secondo l’articolo 12 capoverso 1bislettera a LPN:
- i beni culturali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 29 ottobre 20141sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza;
- i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale elencati in inventari diversi dall’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale che la Confederazione compila e gestisce in virtù della LPN;
- i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell’articolo 13 LPN.