Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.
Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
la prestazione del Cantone;
i sussidi della Confederazione;
il controlling.
L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.