I militari possono essere sottoposti a una verifica dell’affidabilità se nel quadro della loro funzione:
rappresentano regolarmente la Svizzera all’estero e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l’immagine della Confederazione;
prendono decisioni ed esercitano compiti di vigilanza in affari finanziari essenziali e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi finanziari della Confederazione.
Il Consiglio federale designa le funzioni soggette alla verifica. Al riguardo si limita allo stretto necessario.
Il servizio specializzato di cui all’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 20201sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) esegue le verifiche dell’affidabilità. La procedura è retta per analogia dalle pertinenti disposizioni della LSIn.
Se i militari sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite.