La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz’arma.1
In merito alle domande d’ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d’autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l’organizzazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445;FF 1994 III 1445). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.