IlComando Operazioni12è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a .
Per la decisione, esso può:
chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene;
chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, ilComando Operazioni3è vincolato a tale decisione.
Footnotes
Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩