In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all’estero che si trovano in Stati limitrofi.
Gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare.Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all’obbligo di leva.Se al reclutamento sono dichiarati idonei al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.1
Per il servizio di difesa nazionale (art. 76) possono essere chiamati in servizio anche gli altri Svizzeri all’estero.2
Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all’estero e di cui l’esercito non ha bisogno vengono incorporate nell’esercito soltanto su richiesta.
Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
gli obblighi fuori del servizio;
l’obbligo di entrare in servizio e l’impiego nel servizio attivo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015;FF 2009 5137). ↩
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