In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell’esercito lo consentano.1
Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.
Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all’esercito di adempiere rapidamente ed efficacemente compiti d’appoggio.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
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