Per principio, i militari che prestano servizio d’appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d’istruzione.
Per servizi d’appoggio all’estero prestati da impiegati dell’amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del personale nei seguenti ambiti:
stipendio, supplementi allo stipendio e prestazioni sociali;
tempo massimo di lavoro, tempo di lavoro, vacanze e congedi nonché entità e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari;
equipaggiamento del personale con gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale necessari per l’adempimento dei compiti;
rimborsi delle spese e indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.1
Il ricorso a personale esterno all’amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
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