L’organizzazione dell’esercito secondo il principio di milizia è fondata:
sull’obbligo pluriennale per la maggioranza dei militari di prestare servizio militare;
sulla ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra un’istruzione di base e brevi servizi d’istruzione ricorrenti;
sull’incorporazione stabile dei militari di milizia;
sul principio secondo cui i militari di milizia costituiscono la maggioranza dei quadri e dei comandanti di tutti i livelli nonché degli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;
sulla limitazione allo stretto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;
su un’amministrazione civile degli affari militari della Confederazione;
su un sistema per accrescere la prontezza.
È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura prevista dalla legge e se assolutamente indispensabile all’adempimento dei compiti dell’esercito.
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