Se una persona giuridica assoggettata all’imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
la persona giuridica aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e
si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
L’autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:
dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all’interno della Svizzera;
dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 20031sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d’imposta commesse prima della trasformazione;
dalla persona giuridica che sussiste dopo un’incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d’imposta commesse prima dell’incorporazione o della separazione.
L’autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.
Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d’imposta che è stata commessa da quest’ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.
Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.
Alla fine dell’assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica non è più possibile presentare autodenuncia.