Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore le aspettative di meri indennizzi in contanti.
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