741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
I veicoli a motore e i rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta l’allegato 4.
Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile. L’inclinazione può essere al massimo di 30° verso l’alto e 15° verso il basso. Il bordo inferiore deve trovarsi a un’altezza di almeno 0,20 m, quello superiore a un’altezza di al massimo 1,50 m, salvo impedimenti tecnici oppure operativi. La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°. Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 prevede requisiti divergenti per il montaggio delle targhe sui veicoli delle categorie M, N e O, si applicano questi ultimi. In particolare, il bordo inferiore della targa anteriore dei veicoli delle categorie M e N deve trovarsi a un’altezza di almeno 0,10 m.1
Le targhe e le sigle distintive di nazionalità non devono essere modificate, piegate, tagliate o rese illeggibili. Deve essere apposta soltanto la sigla di nazionalità dello Stato di immatricolazione.
L’autorità di immatricolazione può, con un’iscrizione nella licenza di circolazione, autorizzare l’uso di contrassegni ufficiali complementari ammessi dal DATEC. Sono vietati altri contrassegni e targhe che possono essere confusi con quelli ufficiali o che ne impediscono la lettura.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.