La potenza dei motori elettrici è disciplinata dal regolamento UNECE n. 85. A tal fine è determinante:
per gli autoveicoli: la potenza utile massima;
per i ciclomotori, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore: la potenza massima su 30 minuti.2
Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica e i risciò elettrici può essere riconosciuta anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 60034‑1, 2010.3
Se la potenza del motore, determinante per classificare un veicolo o la licenza di condurre in una categoria, è limitata, i provvedimenti presi devono essere durevoli, a meno che non siano protetti da una piombatura ufficiale riconosciuta. La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
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