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Art. 35
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Art. 35
783.0
LPO
Federal Act
1 ott 2012
Fonte originale
Il Consiglio federale valuta le conseguenze della liberalizzazione del mercato fino a 50 g in Svizzera e della liberalizzazione completa in Europa.
Sottopone al Parlamento entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge un rapporto in cui presenta proposte per il seguito.
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