Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una corretta distribuzione degli invii postali.
I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono scambiare senza indugio questi dati con altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione.
Gli indirizzi possono essere trasmessi a terzi unicamente con il consenso della persona interessata.
Agli accordi e alle decisioni sullo scambio di indirizzi si applicano le disposizioni dell’articolo 6 capoversi 2–4.
Il Consiglio federale precisa le condizioni per lo scambio, in particolare per quanto concerne la fissazione dei prezzi.
Rimane salva l’autorizzazione di trasmettere indirizzi conformemente alla legge del 23 giugno 20061sull’armonizzazione dei registri.