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Art. 21

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’esportazione o il commercio all’estero di medicamenti è vietato se:
    1. essi sono vietati nel Paese destinatario;
    2. 1 dalle circostanze risulta chiaro che sono destinati a scopi illeciti; o
    3. 2 vi è motivo di ritenere che servano a giustiziare esseri umani.
  2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti dell’esportazione e del commercio all’estero dei medicamenti che possono servire a giustiziare esseri umani. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell’UE.3
  3. Il Consiglio federale può prescrivere che l’esportazione di medicamenti la cui immissione in commercio non è autorizzata in Svizzera o nel Paese di destinazione sia singolarmente vietata dall’Istituto o sottoposta a restrizioni.4
  4. L’Istituto allestisce un elenco dei medicamenti soggetti a una restrizione o a un divieto di esportazione.
  5. Può, nel singolo caso, autorizzare deroghe alla restrizione o al divieto di esportazione, segnatamente se l’autorità del Paese destinatario acconsente all’importazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  2. Introdotta dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

  4. RU 2012 3743

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