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Art. 27

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. La vendita per corrispondenza di medicamenti è di massima vietata.
  2. L’autorizzazione è concessa soltanto se:
    1. per il medicamento in questione vi è una prescrizione medica;
    2. non vi si oppongono requisiti di sicurezza;
    3. è garantita una corretta consulenza;
    4. è garantita una sufficiente sorveglianza medica degli effetti.
  3. Il Consiglio federale disciplina le modalità.
  4. I Cantoni rilasciano l’autorizzazione.

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