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Art. 33a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano.
  2. Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:
    1. il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;
    2. il risarcimento dei danni subiti dal donatore a causa della donazione di sangue;
    3. un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori.

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