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Art. 42a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prendere misure per ridurre la resistenza agli antibiotici, in particolare:
    1. misure per ridurre l’uso di antibiotici e tutelare la salute degli animali;
    2. requisiti per la formazione e il perfezionamento professionale dei veterinari e dei detentori di animali.
  2. Se necessario per assicurare l’efficacia del trattamento medico delle persone, il Consiglio federale può inoltre limitare o vietare l’impiego di determinati antibiotici nella medicina veterinaria; a tal fine tiene conto delle normative estere.

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