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Art. 50

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Se la protezione della salute lo esige, il Consiglio federale può stabilire limitazioni e divieti all’importazione e all’esportazione di determinati dispositivi medici.
  2. Se un altro Stato richiede certificati d’esportazione e attestati per dispositivi medici che devono essere importati, l’Istituto può, su richiesta, rilasciare detti documenti al fabbricante o al mandatario con sede in Svizzera.1
  3. Chi esporta un dispositivo medico in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di diritto internazionale sul reciproco riconoscimento di valutazioni e procedure di conformità per dispositivi medici, deve poter provare che i requisiti fondamentali secondo l’articolo 45 capoverso 2 sono adempiuti.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961;FF 2019 1).

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