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Art. 60

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’Istituto è responsabile delle ispezioni effettuate in Svizzera, fatti salvi gli arti-coli 30 e 34 capoverso 4.
  2. È competente per le ispezioni di cui agli articoli 6, 19 e 28 nei seguenti ambiti:
    1. medicamenti immunologi;
    2. sangue e prodotti del sangue;
    3. procedimenti raramente utilizzati, che esigono conoscenze altamente specifiche.
  3. Delega ai servizi cantonali le ispezioni negli altri ambiti di cui agli articoli 6, 19 e 28, purché esse ottemperino alle esigenze della legislazione federale e del diritto internazionale applicabile in Svizzera.
  4. Può associare alle ispezioni che rientrano nel suo ambito di competenza i servizi cantonali di ispezione oppure incaricarli delle medesime.
  5. I Cantoni possono associare alle ispezioni i servizi regionali di ispezione o l’Istituto alle ispezioni di cui al capoverso 3 oppure incaricarli delle medesime.

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