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Art. 62

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’autorità competente è tenuta a trattare confidenzialmente tutti i dati raccolti in virtù della presente legge e a favore della cui segretezza vi è un interesse preponderante degno di protezione.
  2. Il Consiglio federale può definire i dati che possono essere pubblicati dall’autorità competente.

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