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Art. 67b

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prevedere che i risultati delle sperimentazioni cliniche eseguite per sviluppare un nuovo medicamento per uso umano siano pubblicati dopo la decisione d’omologazione; a tal fine tiene conto delle norme internazionali riconosciute.
  2. A tal fine la Confederazione può gestire una banca dati o affidarne a terzi la gestione. La banca dati non può contenere dati riconducibili alle singole persone sottoposte alle sperimentazioni cliniche.
  3. Il Consiglio federale:
    1. designa il servizio incaricato di gestire la banca dati;
    2. stabilisce gli obblighi e la procedura relativi alla pubblicazione;
    3. stabilisce quali contenuti devono essere pubblicati e la forma della pubblicazione;
    4. stabilisce i requisiti quanto al contenuto e alla gestione della banca dati;
    5. disciplina le condizioni d’accesso ai dati e l’utilizzazione degli stessi.

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