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Art. 7a

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale

Le farmacie pubbliche e quelle ospedaliere devono essere titolari delle autorizzazioni di fabbricazione seguenti:

  1. le farmacie pubbliche, almeno di un’autorizzazione che permette la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a;
  2. le farmacie ospedaliere, almeno di un’autorizzazione che permette la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2.

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