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Art. 91

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può obbligare i servizi che hanno registrato finora agenti terapeutici o che hanno effettuato il controllo del mercato a fornire i loro documenti all’Istituto.
  2. Per il resto, il Consiglio federale stipula con l’Unione intercantonale per il controllo dei medicamenti un accordo sul rilevamento dell’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti da parte dell’Istituto.

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