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Art. 9b

812.21LATerFederal Act1 gen 2002Fonte originale
  1. L’Istituto può autorizzare a tempo determinato l’uso dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d al di fuori di sperimentazioni cliniche su persone determinate o su una cerchia di persone determinata.
  2. Se un medicamento omologato in Svizzera è temporaneamente indisponibile, l’Istituto può parimenti autorizzare l’immissione in commercio di un medicamento identico a tempo determinato o in quantità limitata, sempre che:
    1. il medicamento identico sia omologato in un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente; e
    2. in Svizzera non sia omologato e disponibile nessun altro medicamento essenzialmente analogo.

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