812.212.22OOMedFederal Office Ordinance1 gen 2002Fonte originale
La documentazione sulla non nocività deve contenere documenti sulle analisi effettuate per il principio attivo in questione e deve provare che le analisi sull’animale siano state compiute nei limiti posti dalle prescrizioni e dalle raccomandazioni pertinenti per la protezione degli animali impiegati e per la garanzia dei risultati di analisi ineccepibili.
I documenti devono essere di carattere tale da consentire la valutazione dei seguenti aspetti:
la potenziale tossicità e tutti gli effetti pericolosi o indesiderati che possono manifestarsi sull’animale alle condizioni d’impiego proposte;
i rischi che possono derivare alle persone dal contatto con il medicamento per uso veterinario.
La documentazione sulla non nocività deve contenere in particolare dati e documenti su:
farmacologia;
tossicologia;
immunotossicità;
osservazioni su persone.
Swissmedic può esigere ulteriori informazioni e documenti.
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