Il Consiglio federale assicura l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19821sull’approvvigionamento del Paese.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:
l’attribuzione degli agenti terapeutici;
la distribuzione degli agenti terapeutici;
l’agevolazione dell’importazione e la limitazione o il divieto dell’esportazione di agenti terapeutici, sempre che ciò sia necessario per evitare un pericolo per la salute;
la costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario.
Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all’estero.
Footnotes
[RU 1983 931; 1992 288all. n. 24; 1995 1018,1794; 1996 3371all. 2 n. 1; 2001 1439; 2006 2197all. n. 48; 2010 1881all. 1 cifra II n. 18; 2012 3655cifra I n. 15.RU 2017 3097all. 2 cifra I]. Vedi ora l’O del 17 giu. 2016 (RS 531 ). ↩
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