Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito di merci che possono essere portatrici di agenti patogeni. In particolare può:
stabilire le esigenze relative ai provvedimenti protettivi nel trasporto di merci;
prescrivere analisi su merci in relazione a determinati agenti patogeni;
emanare limitazioni e divieti per il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito di merci.
Può incaricare i Cantoni dell’esecuzione di singoli provvedimenti.
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