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Commenti: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
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Art. 77
818.101
LEp
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.
Coordina i provvedimenti d’esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un’esecuzione uniforme.
A tal fine può:
prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l’esecuzione;
in caso di rischi per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d’esecuzione;
obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d’esecuzione;
prescrivere ai Cantoni direttive per i loro piani di preparazione e di emergenza.
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