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Commenti: Art. 78 | Omnilex
Law
/
Art. 78
Art. 77
Art. 79
Art. 78
818.101
LEp
Federal Act
1 gen 2016
Fonte originale
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Può delegare all’ufficio federale competente l’emanazione di disposizioni d’esecuzione, tenendo conto della loro portata.
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