Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.
Vigila sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati compiti esecutivi.
Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un indennizzo. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell’indennizzo.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.