(art. 12 cpv. 2 e 26 cpv. 1 LL)
- Il lavoro straordinario può essere svolto anche di notte o la domenica ed eccedere la durata autorizzata del lavoro giornaliero quando si tratta di attività temporanee effettuate in casi di necessità indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte e alle cui conseguenze non è possibile far fronte con altre soluzioni accettabili, in particolare se:
- i risultati del lavoro sono minacciati e vi è il rischio di un danno sproporzionato;
- sono necessari servizi di picchetto per prevenire o eliminare danni;
- a causa di guasti gravi o danni subìti occorre riparare macchine da lavoro, attrezzi, dispositivi di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell’azienda;
- occorre prevenire o eliminare disfunzioni d’esercizio provocate direttamente da un caso di forza maggiore;
- occorre prevenire o eliminare perturbazioni concernenti l’approvvigionamento con energia e acqua, nonché la circolazione con trasporti pubblici e privati;
- occorre prevenire le avarie di beni, in particolare di materie prime o di derrate alimentari, che non possono essere altrimenti impedite, senza che tuttavia si persegua lo scopo di aumentare la produzione;
- si devono svolgere attività indifferibili a tutela della vita e della salute delle persone e degli animali e per la prevenzione di danni all’ambiente.
- Il lavoro straordinario svolto oltre la durata legale del lavoro giornaliero deve essere compensato entro sei settimane mediante congedo della stessa durata. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 3 della legge.