822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 44b LL)
L’autorità cantonale, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.
Il sistema contiene per ogni azienda industriale:
i dati di cui all’articolo 85 capoverso 2;
l’indicazione delle lettere dell’articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l’azienda;
i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.