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Art. 86

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 44b LL)

  1. L’autorità cantonale, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema di informazione e di documentazione per le aziende industriali.
  2. Il sistema contiene per ogni azienda industriale:
    1. i dati di cui all’articolo 85 capoverso 2;
    2. l’indicazione delle lettere dell’articolo 5 capoverso 2 della legge in base alle quali è stata assoggettata l’azienda;
    3. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio.

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