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Art. 17c

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Al lavoratore va garantito ogni settimana un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive, durante il quale è escluso il servizio di reperibilità.
  2. Il riposo giornaliero ammonta a 11 ore. Si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001concernente la legge sul lavoro.

Footnotes

  1. RS 822.111

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