822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Al lavoratore va garantito ogni settimana un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive, durante il quale è escluso il servizio di reperibilità.
Il riposo giornaliero ammonta a 11 ore. Si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001concernente la legge sul lavoro.